PER SAPERNE DI PIU'

AMBITO DI APPLICAZIONE
Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici.

DEFINIZIONE
Documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella legge REGIONALE N. 13 DEL 28 MAGGIO 2007, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio. Complesso delle operazioni e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio.

Nel caso di COMPRAVENDITA di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
Nel caso di LOCAZIONE di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
Negli EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA o adibiti ad uso pubblico, si applica anche ai casi previsti dall' articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.


L'attestato per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:



a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;

b) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;

L'attestato ha una validità temporale massima di DIECI ANNI a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.
L'attestato comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare VALUTAZIONI E CONFRONTI. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato da SUGGERIMENTI in merito agli INTERVENTI più significativi ed economicamente convenienti per il MIGLIORAMENTO della prestazione energetica.
L'attestato è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'ENERGIA.
L'attestato é rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, abilitato.

PROFESSIONISTI ABILITATI


In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione:



a) iscrizione all'ordine o collegio professionale;

b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.


La Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, si avvale delle camere di commercio piemontesi. 
Coloro che sono in possesso dei requisiti, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.
La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'operato dei professionisti abilitati.

ACCERTAMENTI E ISPEZIONI
Copia dell'attestato è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.
La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'attestato e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
La Regione, avvalendosi dell'ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati, relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.

SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.


Il professionista abilitato che rilascia l'attestato senza il rispetto dei criteri e delle metodologie, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

Normativa di riferimento